Dal 1° gennaio 2021 sono in vigore il Canone unico patrimoniale e il Canone unico mercatale.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 e 11 del 30 aprile 2021 ha istituito il Canone unico patrimoniale e il canone unico mercatale approvando i relativi regolamenti.
Il procedimento per la concessione di suolo pubblico
Il procedimento per l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria
Il servizio di pubbliche affissioni
Determinazione del canone
Il Canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il Canone unico mercatale (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) sono istituiti dal Comune di San Bartolomeo al Mare con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi dei commi 816-847 della legge di bilancio 2020 - L. 27 dicembre 2019, n. 160.
Il nuovo Canone unico patrimoniale sostituisce:
Il Canone unico mercatale sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e il prelievo sui rifiuti TARI giornaliera.
Il presupposto
Il presupposto del Canone unico patrimoniale è:
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Sono rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Sono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ed i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.
Il Canone unico mercatale è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati (realizzati anche in strutture attrezzate).
Il presupposto per la determinazione del Canone unico mercatale è il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali definiti nel Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
Chi deve pagare il canone
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva (artt. 4 e 24 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale); per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
Il procedimento per la concessione di suolo pubblico
Domanda
Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche è vincolata all'ottenimento di specifica concessione secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale e al versamento del canone.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
La domanda di concessione deve essere presentata entro e non oltre dieci (10) giorni antecedenti la data richiesta di inizio dell'occupazione (30 giorni se l'occupazione ha carattere permanente), fatta eccezione per le occupazioni d'urgenza e/o occasionali (artt. 8 e 9 del Regolamento comunale).
La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma. Alla domanda deve essere allegata una planimetria esplicativa ai fini della determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si intende occupare.
Le domande di occupazione vengono, di norma, presentate all'Ufficio Protocollo e trasmesse all'Ufficio Tributi per l'istruttoria, per il calcolo del relativo canone e per il rilascio della concessione.
Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali si rinvia al Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.
Chi deve presentare la domanda di concessione
Tempi per il rilascio della concessione
Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni ad eccezione di:
Concessione
L'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico è il documento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone. È necessario anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone ed è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.
Il rilascio dell'atto di concessione è subordinato al pagamento del canone.
La concessione ha carattere personale e non puó essere oggetto di cessione ad altri.
Occupazioni abusive (art. 15 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale)
Sono abusive: *le occupazioni in assenza di regolare atto concessorio; *le occupazioni difformi a quanto autorizzato (per oggetto, superficie, titolarità, durata, ecc.) *le occupazioni protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione, senza rinnovo o proroga della concessione medesima *le occupazioni mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza *le occupazioni effettuate da persona diversa dal concessionario; *le occupazioni per le quali è stato omesso il pagamento o per le quali è stato effettuato il pagamento parziale.
Le occupazioni abusive comportano il pagamento di indennità e sanzioni (artt. 46-47 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale).
Il procedimento per l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria
Domanda
Qualsiasi installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta ad apposita autorizzazione, ad eccezione dei casi soggetti alla presentazione di un'apposita dichiarazione di cui all'art. 16 del Regolamento, e al versamento del canone.
Sono da considerarsi messaggi pubblicitari, per l'applicazione del canone sulla pubblicità, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica.
L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione ad effettuare la pubblicità, che deve essere preventivamente richiesta ed ottenuta ai sensi del Regolamento vigente.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
La domanda di autorizzazione redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, deve essere redatta in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere:
Alla domanda devono essere allegati un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato, una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo, il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e se il posizionamento previsto è fuori dal centro abitato.
La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
Chi deve presentare la domanda di autorizzazione
Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
Tempi per il rilascio dell'autorizzazione
Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta (30) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
Autorizzazione
L'installazione di impianti pubblicitari e l'effettuazione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione espressa. L'autorizzazione è personale e non cedibile. Il rilascio dell'atto di autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
Esposizioni pubblicitarie abusive (art. 24 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale)
Sono abusive: *le esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazione; *le esposizioni pubblicitarie effettuate con variazioni non autorizzate; *le pubblicità per le quali non siano stati eseguiti i pagamenti del relativo canone e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
Le esposizioni pubblicitarie abusive comportano il pagamento di indennità e sanzioni (artt. 46-47 del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale).
Il servizio di pubbliche affissioni
Il servizio di pubbliche affissioni per i manifesti pubblicitari è gestito direttamente dal Comune con le modalità che seguono.
Per effettuare prenotazioni di affissioni pubbliche:
telefonare al n. 0183/400071 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 oppure inviare richiesta per e-mail all'indirizzo tributi@sanbart.it
A seguito di regolare prenotazione, subordinata al pagamento del canone come conteggiato dall'ufficio, la consegna dei manifesti dovrà essere effettuata almeno due (2) giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio presso l'Ufficio Tributi - Via Roma n. 156 nei seguenti orari di apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30
Il versamento del canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato con il modello PagoPA predisposto dall'Ufficio Tributi.
Determinazione del canone
Il canone relativo all'occupazione di suolo pubblico è calcolato in base alla superficie occupata, alla durata e tipologia dell'occupazione e alla tariffa riferita alla categoria stradale.
Il canone relativo all'esposizione pubblicitaria è calcolato in base alla superficie del mezzo pubblicitario, alla durata dell'esposizione e alla tariffa approvata per un'unica categoria stradale.
Il canone relativo alle pubbliche affissioni è determinato per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di dieci (10) giorni o frazione.
Pagamento del canone
Per le nuove concessioni ed autorizzazioni il pagamento del canone deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto.
Per le concessioni ed autorizzazioni permanenti (di durata pari o superiore ad un anno) e temporanee ricorrenti il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile.
Il Comune provvede all'invio degli avvisi per il pagamento del canone a tutti i titolari di concessioni ed autorizzazioni permanenti e temporanee ricorrenti con l'avvertimento che, in caso di disguidi che determinino il mancato recapito degli stessi, il contribuente è comunque tenuto al versamento di quanto dovuto nei termini e con le modalità stabilite nell'atto di concessione.
Il pagamento del canone deve essere effettuato, di regola, con il modello di pagamento PagoPA.
E' possibile provvedere al pagamento spontaneo del canone, sempre con il sistema PagoPA, attraverso la piattaforma accessibile da questo sito mediante il relativo link:
Contatti Ufficio Tributi
Per ricevere informazioni si puó contattare l'Ufficio Tributi del Comune:
al n. 0183/400071
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
E-mail: tributi@sanbart.it
Orari apertura al pubblico su appuntamento:
L'Ufficio Tributi, sito in Via Roma n. 156, è aperto al pubblico nei seguenti orari:
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Per prendere appuntamento contattare l'Ufficio telefonicamente o via e-mail.
L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 23/2011, che attribuisce ai comuni, inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire sul proprio territorio tale imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta è applicata a decorrere dal 1° luglio 2023, è dovuta per persona con un limite massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
Tale imposta è stata adottata in seguito all'adesione al Patto Regionale per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria (delibera G.C. n. 109 del 21/08/2017), al fine di migliorare i servizi offerti al turista.
Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, ed interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto Regionale per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria.
Le modalità di applicazione dell'imposta sono indicate su apposito Regolamento Comunale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.03.2023. Le tariffe in vigore per l'anno corrente sono state altresì approvate con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10.05.2023.
PER ACCREDITARSI AL SITO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO OCCORRE COMPILARE E INVIARE IL SEGUENTE MODULO ALL'UFFICIO TURISMO AL SEGUENTE INDIRIZZO: turismo@sanbart.it
IL LINK PER ACCEDERE ALLA PAGINA DEL PORTALE DI GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E' IL SEGUENTE: (cliccare sull'immagine)
SI PRECISA CHE IL PRIMO ACCESSO SARA' POSSIBILE SOLO TRAMITE SPID
alla tua posizione tributaria risultante agli uffici comunali nonché quella catastale
COSA PUOI FARE:
FINALMENTE LIBERI DALLE CODE
In fase di registrazione è necessario indicare un indirizzo email valido e gli estremi del documento d'identità in corso di validità.
Puoi accedere con:
Scadenze IMU 2024:
ACCONTO lunedì 17 giugno 2024
SALDO lunedì 16 dicembre 2024
Il versamento dell'imposta IMU deve essere effettuato con modello F24 entro il 16 giugno (acconto o rata unica) ed entro il 16 dicembre (saldo), utilizzando i seguenti codici tributo:
3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9)
3914 IMU per i terreni
3916 IMU per le aree fabbricabili
3918 IMU per gli altri fabbricati
3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
Si ricorda che il versamento dell'IMU è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 744 della legge 160/2019. (La differenza tra l'aliquota fissata dal Comune e l'aliquota standard dello 0,76 per cento è di competenza comunale.)
Si ricorda che il codice Ente del Comune di San Bartolomeo al Mare è H763
Il pagamento dell'F24 puó essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.
PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
L'IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.
Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).
a mezzo vaglia postale internazionale ordinario o bonifico bancario, secondo le seguenti modalità:
quota comunale è bonifico a favore del Comune di San Bartolomeo al Mare
Codice IBAN = IT97P0760103200001068898905
Codice Ente attribuito da Poste Italiane: 5004501
Codice ABI di Poste
Italiane: 07601
Codice BIC di Poste Italiane: BPPIITRRXXX
Codice CUC di
Poste è 0827883D
la ricevuta del versamento deve essere trasmessa in copia al comune competente
causale del versamento: codice fiscale o partita IVA del contribuente, sigla "IMU", nome del comune di ubicazione degli immobili, relativi codici tributo, anno d'imposta, indicazione "acconto" o "saldo".
AVVISO
E' STATO ATTIVATO LO SPORTELLO TELEMATICO LINKMATE NEL QUALE E' POSSIBILE ACCEDERE ALLA PROPRIA POSIZ
PER ACCEDERE AL SERVIZIO CLICCARE QUI
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La TARI è la Tassa sui Rifiuti istituita dall'art.1 c. 639 della L. 27 dicembre 2013 n.147 c.d. "Legge di Stabilità 2014" che finanzia il costo relativo al ciclo dei rifiuti. Di seguito si illustrano gli aspetti principali del tributo, rimandando per ogni dettaglio al regolamento del tributo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 settembre 2020, in vigore dal 01/01/2020, che integra e modifica il precedente, già approvato con atto consiliare n. 37 del 1° settembre 2014.
a mezzo vaglia postale internazionale ordinario o bonifico bancario a favore del Comune di San Bartolomeo al Mare, utilizzando i seguenti codici:
Codice IBAN = IT97P0760103200001068898905
Codice Ente attribuito da Poste Italiane: 5004501
Codice ABI di Poste Italiane: 07601
Codice BIC di Poste Italiane: BPPIITRRXXX
Codice CUC di Poste è 0827883D